Finalmente l’accordo è raggiunto!

Un grande traguardo per l’intero settore di produzione dei succhi di frutta, una garanzia per tutti i consumatori e un orgoglio per l’Agrumi-Gel.

L’accordo interprofessionale, di cui riportiamo il comunicato stampa che ne ratifica il contenuto agli Uffici competenti, è un primo grande passo per la regolamentazione del settore dei succhi di frutta in materia di origine della frutta.

L’Agrumi-Gel è stata protagonista dell’accordo dalle fasi di ideazione a quelle di completamento e conferma il suo forte impegno per la tutela del consumatore e per lo sviluppo dell’intera filiera produttiva.

COMUNICATO STAMPA

  

APPROVATO ACCORDO INTERPROFESSIONALE

  

“SUCCHI di FRUTTA ottenuti da AGRUMI” 2014

  

Si rende noto che è stato consegnato ai competenti uffici del MipAAF, per le procedure di rito e per l’inoltro alla Commissione Europea, l’Accordo Interprofessionale sui “SUCCHI di FRUTTA ottenuti da AGRUMI” 2014.

L’Accordo di seguito riportato, è stato predisposto dal Comitato di Prodotto Congiunto Arance, Limoni e Piccoli agrumi, ed approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Organizzazione Interprofessionale del comparto ortofrutticolo “Ortofrutta Italia” nella seduta del 13 marzo 2014.

 

“ACCORDO INTERPROFESSIONALE”

“SUCCHI di FRUTTA ottenuti da AGRUMI” 2014

ARTICOLO I

Il presente accordo interprofessionale ha valore per la stagione di commercializzazione 2014, si applica esclusivamente alle aziende che trasformano agrumi in Italia e ha l’obiettivo di informare l’acquirente, sia esso consumatore o professionista, in relazione all’origine degli agrumi trasformati.

 

ARTICOLO II

Le aziende di cui all’Articolo I, a far data dal 31 maggio 2014, indicheranno sui propri prodotti il Paese di origine degli agrumi utilizzati. Per fornire la predetta indicazione il Paese d’origine degli agrumi viene considerato quello dove il prodotto utilizzato è stato coltivato e raccolto.

 

ARTICOLO III

Al fine di fornire informazioni sull’origine dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi, nelle relazioni commerciali con altri professionisti, le aziende di cui all’Art. I dovranno indicare sui documenti di vendita il Paese di origine degli agrumi trasformati.

 

ARTICOLO IV

Al fine di fornire informazioni sull’origine dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di agrumi, entro il 31 marzo le aziende di cui all’art. I comunicano all’Organismo Interprofessionale e al MiPAAF, per ogni anno solare, la quantità di agrumi acquistati e/o avuti in conferimento, nei diversi singoli Paesi di origine, la quantità di prodotto trasformato ottenuta, le quantità vendute e le giacenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Il presente Accordo prevede che la comunicazione prevista al comma precedente sia inviata entro il 31 maggio 2014.”

 

Roma, 25 marzo 2014